Certo che il comportamento della Cassa Di Risparmio di Roma è
stato ben strano.
Ci conoscevano da otto anni.
Se pure, per qualsiasi motivo, avessero voluto interrompere il rapporto,
c'erano cento modi "soft" per farlo senza metterci sul lastrico. (E quindi
rientrare dei soldi che chiedevano, ma di questo sembra che non gli importasse
proprio nulla....)
Potevano dirlo chiaramente e concordare un piano di rientro, potevano
pretendere di avere una parte dei crediti maturati a Fiscambi (c'era un
attivo di 380 milioni, da loro un passivo di circa 130 (di cui però
57 coperti da crediti all'incasso).
Però qualsiasi ipotesi che facessi su questo comportamento sarebbe
una gratuita illazione, e quindi mi astengo dal farla.
Quello che mi interessa è: potevano fare quello che hanno fatto?
Cioè prendere un cliente e rovinarlo fregandogli la casa? O
"per" fregargli la casa?
Che è stato?, una specie di sacrificio rituale per ingraziarsi
il demone della finanza?
Certo, la disquisizione fra il 22 Marzo e il 23 Marzo andrà benissimo
dal punto di vista giuridico, ma ho sempre sospettato che tutta la faccenda
fosse ordita e organizzata in malafede fin dal primo momento.
Che non c'era nessuna intenzione di risolvere semplicemente il problema
delle famose fatture, ma hanno aspettato di essersi assicurato il mutuo
(e quindi la garanzia immobiliare) per poi tirare il colpo.
Oppure è possibile pensare che si, il 22 marzo ero un cliente
affidabile a cui avevano accordato un mutuo di 108 milioni e affidamenti
per 270 milioni....... e poi il 23 marzo diventavo una specie di delinquente
da mandare sul lastrico senza pietà.........
Ma, ero io il delinquente?
Macchè, erano loro. Solo che per averne la prova ho dovuto aspettare
fino al 30 maggio del 2004. Vedrete.
Bisogna starci attento a esagerare con le accuse e le ipotesi.
Non so se conoscete il T.U.B. (Testo Unico Bancario), che all'articolo
138 recita:
|
Art.
138 T.U.B.
1.
Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o
tendenziose
riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari
o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la
fiducia
del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del
codice penale. Restano fermi l'articolo 501 del codice penale, l'articolo
2628 del codice civile e l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n.58 (1). |
Cioè con la reclusione fino a tre anni!
Beh, posso capire che sia punito chi divulga notizie false su banche
o gruppi bancari
Ma se uno le dice vere, può essere ugualmente accusato di "menomare
la fiducia del pubblico"?
Se una banca commette dei reati a danno di un cliente, e questo poi
nuoce al suo buon nome, è punibile il cliente?
Questo lo vederemo, perchè si arriverà in fondo.
Inoltre bisogna ricordare che il T.U.B. dice pure
|
Art.
126 T.U.B.
1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo
presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e
di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è
dichiarata
dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d'Italia.
3.
Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione
è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2 (1). |
Ma se è "onorabile" (da non confondersi con "venerabile", ancora
non lo pretendono) possibile che abbia fatto le malandrinate che stiamo
descrivendo?
Allora mettiamola così:
- Se finora ho divulgato notizie false me ne vado volentieri a Rebibbia,
scriverò un altro libro (credo "Le mie prigioni", o qualcosa del
genere)
- Se invece quello che "divulgo" è vero, e una banca ha commesso
un reato ai danni miei, della mia azienda, della mia famiglia etc., allora
pretenderò che sia applicato l'art. 126 del T.U.B. e che quel direttore
e quei funzionari che gli hanno tenuto bordone cambino mestiere, e in caso
di "inerzia" andrò io stesso alla Banca d'Italia a sollecitare il
severo provvedimento.
Il reato che vado ipotizzando e di cui penso proprio ormai di avere
le prove è il seguente:
|
Art.
640 Codice Penale - Truffa
Chiunque,
con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
omissis... |
Ovviamente devo lamentare una disparità di sorte.
Eh si, perchè se io sto "divulgando" notizie false vado a Rebibbia
Se invece avessi subito il reato i dirigenti della Banca di Roma (è
la nuova ragione sociale) a Rebibbia non ci vanno, perchè stante
il lunghissimo tempo trascorso dai fatti (quindici anni) il loro reato
è in prescrizione. L'astuta azione posta in essere per dissimulare
il reato commesso gli ha assicurato il bottino e li mette al sicuro dalla
condanna.
Però va bene lo stesso, una sentenza che dichiari che "il reato
è prescritto" mi va benissimo.
Così quando vado in pensione invece che ai giardinetti potrò
andare a fare l'uomo sandwich davanti alle agenzie della Banca di Roma
(già Cassa di Risparmio di Roma). Mi porto pure il cagnolino ammaestrato
e l'organetto.
Sarà uno spasso.
Però anche una sentenza di archiviazione non sarebbe niente male.
Eh si, perchè starebbe a significare che la Banca di Roma (già
Cassa di Risparmio di Roma) ha agito nel suo diritto, cioè che poteva
fare quello che ha fatto.
E se lo poteva fare nel '90 evidentemente lo può fare di nuovo.
Anche in questo caso immagino che ai clienti farà piacere saperlo. |