Accade che alla fine 2003 - inizio 2004 io sono preda di una nuova
resipiscenza antibancaria e mi rivolgo nuovamente a un avvocato, di quelli
importanti.
Questo si prende 400 euro per "studiare il caso" e poi mi liquida con
una lettera di due righe con la quale mi dice di non poter fare nulla "per
le mie ragioni" stante "il lungo tempo trascorso".
Allora vado da un'altro avvocato, più giovane (ha il testoterone
più alto, sarà più aggressivo, mi dico). Questo di
euro se ne prende 500, studia la pratica, probabilmente si consiglia con
qualcuno, e mi propone di fare una causa civile alla Banca di Roma (è
si, perchè ormai da tempo la Banca di Roma mi ha comunicato di essere
il soggetto titolare della "sofferenza" che gli sto causando, ecco
la lettera).
Quello che non mi convince proprio è che secondo questo giovane
avvocato io dovrei dichiarare già nella formulazione della causa
civile che mi rimetto alla banca accettando preventivamente qualsiasi indennizzo
volessero riconoscermi (caso mai ci fosse, naturalmente).
Che so, 50 euro e un lavandino vecchio, 200 euro e una lecca lecca.....
Lo mando a quel paese e mi metto, per la millesima volta a riordinare
le carte della DIESSE, quelle che mi erano rimaste e quelle che dopo lunghissimi
anni mi erano state restituite dal Curatore Fallimentare. Carte ormai facevano
su e giù dalla cantina da anni. E poi ormai i fati si sono compiuti:
la casa è stata venduta all'asta e quindi tutti gli scatoloni con
le carte della DIESSE da Torvaianica me le devo riportare a Roma, dove,
sempre più inferocito, le ricontrollo per la centesima volta.
Ma con una differenza.
Ai primi di maggio mi telefona la segretaria del Curatore Fallimentare:
qui ci sono tre scatoloni di documentazione della DIESSE, che fa se li
riprende?
E così finalmente scopro la magagna. Il 30 Maggio 2004.
Ricorderete che tutta la faccenda si gioca su due date: il 22 marzo
io verso sui conti della DIESSE 86 milioni (circa 9 in più di quelli
che avevano chiesto l'11 Gennaio 1990)
Il 23 marzo la banda (oops, scusate, la banca...) manda le raccomandate,
mi richiede gli stessi soldi che gli avevo versato il giorno prima, blocca
i conti e causa il disastro.
Questa differenza di un giorno li mette al riparo all'accusa di aver
agito in malafede, cioè di aver commesso un reato, quello di truffa.
Così hanno sempre detto tutti gli avvocati (e che ci vuoi fare...
è stato furbo. Certo che se tu potessi dimostrare che il 22 aveva
già deciso, allora si!) |
In realtà (e dico "in realtà") tutta la vicenda, fin dall'inizio,
non era finalizzata a risolvere il problema della due fatture scadute.
Era finalizzata ad altri scopi.
Tant'è vero che già il giorno 22 marzo 1990, giorno dell'erogazione
del mutuo e versamento della somma sul conto della DIESSE, le lettere raccomandate
datate e protocollate al giorno 23 Marzo 1990 erano in realtà (e
dico in "realtà") già pronte.
Infatti le lettere portano data e protocollo del 23 marzo, ma
la busta che le contiene porta il timbro postale del 22 marzo.

Come fanno le lettere datate e protocollate e firmate al 23 marzo a
finire nella busta timbrata dalla posta il giorno prima, 22 marzo?
Evidentemente è falsa la data, è falso in numero di protocollo,
e la firma è stata apposta su documenti falsi.
Quindi la banca già aveva deciso tutto, tutti i documenti erano
pronti, e appena abbiamo fatto il versamento sono corsi alla posta a spedire
documenti abilmente falsificati, per dissimulare e nascondere la malafede,
con consumata abilità criminale.
Per cui, con "artifizi e raggiri", "inducendo in errore" me e la mia
famiglia, si sono procurati "un ingiusto profitto con altrui danno".
E' paro paro l'art. 640 del Codice Penale, si chiama "truffa".
E' ovvia una considerazione: possibile che non te ne sei accorto?
E' così, non me ne ero accorto.
Non se ne è accorto il Curatore Fallimentare, che pure ha avuto
i documenti della DIESSE per lunghissimi anni (dal '92 al 2004)
Non se ne è accorto il Tribunale fallimentare, che pure ha fatto
un riesame certosino della documentazione, visto che ne è scaturito
il processo del 1998 e la condanna.
Eppure io proprio davanti al giudice fallimentare e al curatore e a
tutti gli avvocati avevo raccontato tutta la storia.......
Nessuno ha pensato di girare buste, che stavano spillate ognuna sulla
sua lettera, e di controllare la data di spedizione.
Ma soprattutto nessuno di quelli a cui spettava il dovere di indagare
si è dato la pena di farlo, o di chiedere conto alla banca del suo
comportamento.
E in questo modo siamo rimasti tutti bloccati sulla differenza di un
giorno che metteva la banca al sicuro da denunce e rivalse.
Invece tutto era stato ordito con consumata abilità criminale.
Insomma, se vi arriva una lettera, controllate le date !
Dunque ora riepiloghiamo i reati che ho riconosciuto e per i quali ho
sporto querela:
...........
Tutto ciò premesso il sottoscritto Luigi Di Stefano, in qualità
di Amministratore Unico della Diesse srl, socio comproprietario della Diesse
srl, fidejussore della della Diesse srl e privato cittadino dichiara:
- Di aver subito una truffa nell’esercizio delle sue funzioni di Amministratore
Unico, di socio e di fidejussore della Diesse srl (Art. 640 C.P.)
|
Art.
640 Codice Penale - Truffa
Chiunque,
con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
omissis... |
- Di aver subito la Diesse srl, per conto e nell’interesse della quale
lui agisce, una azione di turbativa del libero esercizio dell’attività
industriale, particolarmente grave perché ha causato un danno rilevante
al Ministero della Difesa e quindi al Pubblico Erario (Art. 513 C.P.)
|
Art.
513 Codice Penale - Turbata liberta' dell'industria o del commercio
Chiunque
adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della
persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la
reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
|
- Di aver subito, in qualità di Amministratore Unico, socio e
fidejussore della Diesse srl, false comunicazioni da parte del querelato
in merito alle date false riportate sulla lettera raccomanadata di cui
allo Allegato 3 e Allegato 11, avente lo scopo di mascherare le intenzioni
truffaldine e criminose del di lui agire (Art. 484 e 485 C.P.)
Art.
484 Codice Penale - Falsita' in registri e notificazioni
Chiunque,
essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione
all'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorita'
stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Art.
485 - Falsita' in scrittura privata
Chiunque,
al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri
un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera
una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che
altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si
considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura
vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
|
- Che queste false comunicazioni hanno impedito alla magistratura, finora,
di prendere conoscenza dell’azione truffaldina e dolosa subita dalla DIESSE,
dal sottoscritto e dai suoi familiari.
- Che i danni, di ogni ordine e tipo, derivanti dall’azione truffaldina
e criminosa messa in atto dal querelato sono a tutt’oggi ancora in svolgimento
e maturazione e portano ancora illeciti vantaggi per il querelato, come
ad esempio la vendita all’asta della casa di proprietà avvenuta
nel giugno 2003.
- Che gli artifizi, gli inganni e le falsità poste in essere
dal querelato hanno messo il sottoscritto in condizioni di non poter rendersi
conto dell’illegalità dell’azione subita e quindi di non poter difendersi
adeguatamente per lungo tempo |