Finalmente, la Legge
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A febbraio 2006 il Pubblico Ministero del Tribunale di Velletri (la querela è stata inviata li da Roma per competenza territoriale) propone l'archiviazione.
Argomenta che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili, ne per la prosecuzione delle indagini.
Che i fatti non presentano profili di illiceità, che la falsificazione di date è soltanto supposta.
E che non ci sono elementi oggettivi, ne per la prosecuzione delle indagini ne per l'identificazione degli autori del reato.
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 Non sono un fine giurista, ma ci sono elementi che anche un non addetto ai lavori può comprendere.
I reati sono comportamenti (atti) sanzionati dalla legge.
Quali siano i comportamenti sanzionabili per legge non spetta ai Magistrati deciderlo, spetta al legislatore.
La falsificazione di atti privati (se sono privati quelli costituiti da una banca), porre in atto artifizi e raggiri per avre un proprio vantaggio in altrui danno, interferire con il libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale, sono reati scritti sul codice penale.
Al Magistrato spetta accertare i fatti per come sono esattamente avvenuti, ed esercitare il potere interpretativo sulla forma e gravità dei reati. Ed emettere una sentenza, di assoluzione o condanna.
Ma, per prima cosa, si devono accertare i fatti, e quindi accertare se i fatti si sono svolti come ho dichiarato, se la lettera è stata falsificata e così via.
Insomma, per quattordici anni mi hanno detto, fini giuristi, che non avevo la prova per supportare le mie argomentazioni. Adesso la prova ce l'ho e voglio il processo, è mio diritto.
E poi non mi sembra che sia proprio impossibile risalire agli autori del reato: stanno sull'elenco telefonico!
E nemmeno mi sembra logico dire che la falsificazione è solo supposta. La data certa è quella del timbro postale, ce ne abbiamo cinque tutte uguali... siamo logici: una lettera datata 23 marzo può finire in una busta spedita il 22 marzo in un modo solo. E' stata scritta il 22 marzo e ci è stata messa la data fasulla del 23 marzo.
Non c'è da discuterne, c'è da chiamare chi l'ha firmata e chiederne conto.

Per cui ho fatto opposizione alla richiesta di archiviazione, chiedendo che siano fatte le indagini.
Se il direttore ha un sistema per scrivere le lettere il 23 e piazzarle nelle buste spedite il giorno prima basta che lo spieghi al giudice, come fa (e poi io lo devo leggere, come fa)
Così accertiamo se la falsificazione è solo supposta, o invece se è vera. Se le date fasulle le metteva la posta o il direttore.
E accertiamolo, dai, i Palazzi di Giustizia ci stanno apposta.
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Spett. Procura della Repubblica di Velletri
Procedimento N. 17369/05

Opposizione alla richiesta di archiviazione e richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari

Il querelante Luigi Di Stefano, nato a Roma il 3/5/1952, residente a Roma in Via Padre Semeria 65, cap 00154, tel. 339/3254954, si oppone alla richiesta di archiviazione a lui notificata in data 17/02/06, così motivando:

Laddove il Pubblico Ministero scrive: “Rilevato che non sono emersi elementi utili per l’identificazione dei responsabili, ne per la prosecuzione delle indagini”
- L’identificazione dei responsabili può essere effettuata richiedendo alla Cassa di Risparmio di Roma, attualmente Banca di Roma, V. Tupini 180 cap. 00144 Roma, il nominativo e l’indirizzo del direttore della Cassa di Risparmio di Roma Ag. di Pomezia – Piazza Indipendenza 11 Pomezia (RM) in servizio nel 1990, e in particolare il giorno 22 marzo 1990, giorno in cui il medesimo direttore, coadiuvato da personale dell’agenzia stessa, metteva in atto l’azione truffaldina e criminale nei confronti del querelante, della sua azienda DIESSE srl e dei suoi familiari.

Laddove il Pubblico Ministero scrive: Considerato infatti che si tratta di vicende prodromiche ad una procedura esecutiva e fallimentare, per le quali il denunciante assumerebbe di essere stato vittima di una azione truffaldina dell’Istituto di Credito nella erogazione di un mutuo”
- si precisa che l'’azione criminale e truffaldina messa in atto dal direttore citato è ampiamente e dettagliatamente descritta, nei modi e nei tempi, nella querela elevata. Infatti il direttore, in completa e documentata malafede, induceva il querelante e i propri familiari a sottoscrivere un mutuo sulla casa di comune proprietà, versandone il corrispettivo a copertura di pretese esposizioni della società DIESSE srl al fine di consentire a quest'ultima di riprendere il normale utilizzo dei conti correnti, di fatto arbitrariamente bloccati dall’11 gennaio 1990; 
- Invece non appena il giorno 22 marzo ’90 fu versata sui conti della DIESSE la somma richiesta (che era superiore alle necessità di copertura dello scoperto) il direttore spedisce, apponendovi la falsa data del 23 marzo ’90, cinque raccomandate con cui comunicava il blocco degli affidamenti alla DIESSE srl e intimava il ripianamento immediato delle “fatture scadute”, di fatto appena ripianate;
- Apponendo la falsa data del 23 marzo ’90 su missive spedite il giorno 22 marzo ’90 il direttore ha tentato di dissimulare quali fossero le sue vere intenzioni e i suoi scopi, relativi ad assicurare alla sua banca, a nome e per conto della quale egli agiva, l’ipoteca sulla casa e minimizzare così i danni che sarebbero venuti dal dissesto finanziario della DIESSE srl che egli stesso andava a causare, revocando ad effetto immediato i fidi.
- Il querelante, che subiva il fallimento della propria azienda e quindi consegnava tutta la documentazione in proprio possesso al Curatore Fallimentare Dott. Maurizio Calò, solo con la restituzione di detta documentazione e il riesame certosino e paziente della stessa, nel giugno del 2004 rinveniva la prova documentale della trama ordita dal direttore, e quindi elevava formale querela l’11 giugno 2004;

- Il querelante, stante la presa di coscienza di aver subito, lui stesso la sua azienda e i suoi familiari una azione criminale e truffaldina, quando apprendeva, da notizie di stampa apparse a dicembre 2004, dell’arresto del Curatore Dott. Maurizio Calò, di altri curatori e di personale del Tribunale Fallimentare di Roma nell’ambito di uno scandalo emerso grazie alle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, si rivolgeva a questa procura, inviando la copia della querela e facendo presente i fatti accaduti. Gli addebiti mossi alle persone arrestate erano relative alle vendite sottocosto di beni e immobili provenienti dai fallimenti, e quindi manifestava il sospetto che l’episodio che lo riguardava facesse capo a questa organizzazione criminale;

- A seguito di questo il querelante è stato interrogato in merito ai fatti, il 13 ottobre 2005 dalla Guardia di Finanza inviata dalla Procura di Perugia, e nel corso di questo interrogatorio, durato oltre quattro ore, ha potuto esibire tutta la documentazione originale e rispondere in merito sia alla vicenda oggetto della querela che sui fatti specifici del fallimento della DIESSE. Il querelante non è a conoscenza di eventuali azioni susseguenti a questo interrogatorio, ma si augura che eventuali abusi commessi nel corso della procedura fallimentare siano indagati e puniti;

- Il querelante, che si ritrova ad aver subito una azione truffaldina dal direttore, che ha avuto come conseguenza il fallimento della DIESSE, gestito da un curatore che è finito arrestato, ritiene necessario che si indaghi per accertare eventuali connivenze ed accertare se l’attività illegale dell’organizzazione criminale operante al tribunale fallimentare fosse in qualche modo “alimentata” da altri soggetti che poi lucravano sulle vendite sottocosto di beni e di immobili;

Laddove il Pubblico Ministero scrive: “evidenziato, però, che si tratta di vicende risalenti nel tempo (1990)…”
- Il querelante ritiene doveroso ricordare a questo spett. Ufficio che le conseguenze dei fatti criminosi portano ancora vantaggi alla banca, che ha incassato la vendita della casa ad aprile 2004 per 130.000 euro, e che si è fatta avanti con ulteriori richieste per altri 94.000 euro, e minaccia di pignorare la casa del suo fratello Giulio Di Stefano, anch’egli truffato dal direttore e destinatario anch’egli di una lettera falsificata;

- Il querelante non può accettare che mentre i diritti della banca, illegittimi perché discendenti da una azione criminosa, possono ancora trovare il supporto della Legge perché il loro direttore è stato bravo a costruire artifizi e raggiri, le proprie istanze vengano considerate come storie del paleolitico superiore

Laddove il Pubblico Ministero scrive: “… e che, a prescindere da tale elemento, non presentano in concreto profili di illiceità penale (neppure con riferimento alla supposta falsificazione di date nelle comunicazioni bancarie)
- La falsificazione delle date non è “supposta”, bensì è una prova oggettiva e documentale della malafede del direttore della banca. Infatti nella busta recante il timbro postale del 22 marzo ’90 troviamo una lettera datata 23 marzo ’90, e di queste lettere ne esistono cinque, una indirizzata alla DIESSE srl e una per ogni fidejussore della DIESSE (Di Stefano Luigi, Di Stefano Guido, Di Stefano Giulio e Carboni Elvira), tutte con la stessa data falsa, tutte su carta intestata e busta intestata della banca. Poiché la data certa è quella del timbro postale sulle buste è evidente che la data del 23 marzo apposta sulle lettere è falsa. Questa è una prova oggettiva e documentale.
- Il querelante accusa il direttore, e conseguentemente la banca in nome e per conto della quale lui agiva, di aver montato ad arte il raggiro fin dalla prima lettera dell’11 gennaio, e di aver creato una situazione coercitiva per mezzo del blocco di fatto dei conti correnti, coercizione finalizzata ad assicurare alla banca l’ipoteca sulla casa di proprietà del medesimo e dei suoi congiunti, prima di bloccare i conti e causare il dissesto finanziario ed economico della DIESSE.
- Il querelante accusa il direttore di aver avuto, il giorno 22 marzo in cui è stato erogato il mutuo e contestualmente versata l’intera somma sui conti della DIESSE, di aver già pronte le lettere datate falsamente il 23 marzo, e di averle approntate con la data falsa proprio per dissimulare scientemente la malafede e il raggiro con cui compiva l’operazione, riparandosi dietro ventiquattro ore di tempo come dietro a un ridicolo ripensamento notturno. Una volta avuto il versamento della somma erogata con il mutuo si è recato o ha mandato qualcuno alla posta a spedirle immediatamente, segno che doveva avere, chissà per quali motivi, una fretta parossistica di spedirle.
- E la prova oggettiva e documentale di quanto sopra sono appunto le lettere raccomandate con la data falsa;
- Il querelante è convinto che il direttore criminale non si sia battuto a macchina da solo le cinque lettere, e quindi chiede che si indaghi per sapere quali impiegati gli hanno tenuto bordone e lo hanno coadiuvato nell’azione criminale e truffaldina.

Laddove il Pubblico Ministero scrive: “Considerato conseguentemente che si ritiene non vi siano elementi oggettivi che possano consentire la identificazione degli autori del reato”
- Il querelante ribadisce che chiedendo alla banca stessa si può facilmente risalire al nominativo del direttore e dei dipendenti in forza, al 22 marzo del 1990, presso la Cassa di Risparmio di Roma Ag. di Pomezia, P.zza Indipendenza 11 Pomezia (RM);
- Il querelante ribadisce che gli elementi oggettivi che consentono di risalire agli autori del reato sono costituiti dalla documentazione bancaria allegata, copiosa, alla querela, documentazione conforme alla originale, autenticata dal querelante stesso in base agli art. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, già esibita al Commissariato Colombo dove ha depositato la querela e alla Procura di Perugia durante l’interrogatorio del 13/10/2005. E che è pronto ad esibire ad ogni richiesta di questo spett. Ufficio.

Quindi il querelante, in forza di quanto sopra descritto, si oppone alla richiesta di archiviazione e richiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando il signor Giulio Di Stefano e la signora Elvira Carboni, residente in Roma alla Via Padre Semeria 65, quali informate dei fatti e chiedendo l'audizione da parte del Pubblico Ministero.
Roma li 22 Febbraio 2006

Con Osservanza

Luigi Di Stefano
 

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