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Spett. Procura della Repubblica di Velletri
Procedimento N. 17369/05
Opposizione alla richiesta di archiviazione e richiesta di prosecuzione
delle indagini preliminari
Il querelante Luigi Di Stefano, nato a Roma il 3/5/1952, residente a
Roma in Via Padre Semeria 65, cap 00154, tel. 339/3254954, si oppone alla
richiesta di archiviazione a lui notificata in data 17/02/06, così
motivando:
Laddove il Pubblico Ministero scrive: “Rilevato che non sono emersi
elementi utili per l’identificazione dei responsabili, ne per la prosecuzione
delle indagini”
- L’identificazione dei responsabili può essere effettuata richiedendo
alla Cassa di Risparmio di Roma, attualmente Banca di Roma, V. Tupini 180
cap. 00144 Roma, il nominativo e l’indirizzo del direttore della Cassa
di Risparmio di Roma Ag. di Pomezia – Piazza Indipendenza 11 Pomezia (RM)
in servizio nel 1990, e in particolare il giorno 22 marzo 1990, giorno
in cui il medesimo direttore, coadiuvato da personale dell’agenzia stessa,
metteva in atto l’azione truffaldina e criminale nei confronti del querelante,
della sua azienda DIESSE srl e dei suoi familiari.
Laddove il Pubblico Ministero scrive: “Considerato infatti che
si tratta di vicende prodromiche ad una procedura esecutiva e fallimentare,
per le quali il denunciante assumerebbe di essere stato vittima di una
azione truffaldina dell’Istituto di Credito nella erogazione di un mutuo”
- si precisa che l'’azione criminale e truffaldina messa in atto dal
direttore citato è ampiamente e dettagliatamente descritta, nei
modi e nei tempi, nella querela elevata. Infatti il direttore, in completa
e documentata malafede, induceva il querelante e i propri familiari a sottoscrivere
un mutuo sulla casa di comune proprietà, versandone il corrispettivo
a copertura di pretese esposizioni della società DIESSE srl al fine
di consentire a quest'ultima di riprendere il normale utilizzo dei conti
correnti, di fatto arbitrariamente bloccati dall’11 gennaio 1990;
- Invece non appena il giorno 22 marzo ’90 fu versata sui conti della
DIESSE la somma richiesta (che era superiore alle necessità di copertura
dello scoperto) il direttore spedisce, apponendovi la falsa data del 23
marzo ’90, cinque raccomandate con cui comunicava il blocco degli affidamenti
alla DIESSE srl e intimava il ripianamento immediato delle “fatture scadute”,
di fatto appena ripianate;
- Apponendo la falsa data del 23 marzo ’90 su missive spedite il giorno
22 marzo ’90 il direttore ha tentato di dissimulare quali fossero le sue
vere intenzioni e i suoi scopi, relativi ad assicurare alla sua banca,
a nome e per conto della quale egli agiva, l’ipoteca sulla casa e minimizzare
così i danni che sarebbero venuti dal dissesto finanziario della
DIESSE srl che egli stesso andava a causare, revocando ad effetto immediato
i fidi.
- Il querelante, che subiva il fallimento della propria azienda e quindi
consegnava tutta la documentazione in proprio possesso al Curatore Fallimentare
Dott. Maurizio Calò, solo con la restituzione di detta documentazione
e il riesame certosino e paziente della stessa, nel giugno del 2004 rinveniva
la prova documentale della trama ordita dal direttore, e quindi elevava
formale querela l’11 giugno 2004;
- Il querelante, stante la presa di coscienza di aver subito, lui stesso
la sua azienda e i suoi familiari una azione criminale e truffaldina, quando
apprendeva, da notizie di stampa apparse a dicembre 2004, dell’arresto
del Curatore Dott. Maurizio Calò, di altri curatori e di personale
del Tribunale Fallimentare di Roma nell’ambito di uno scandalo emerso grazie
alle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,
si rivolgeva a questa procura, inviando la copia della querela e facendo
presente i fatti accaduti. Gli addebiti mossi alle persone arrestate erano
relative alle vendite sottocosto di beni e immobili provenienti dai fallimenti,
e quindi manifestava il sospetto che l’episodio che lo riguardava facesse
capo a questa organizzazione criminale;
- A seguito di questo il querelante è stato interrogato in merito
ai fatti, il 13 ottobre 2005 dalla Guardia di Finanza inviata dalla Procura
di Perugia, e nel corso di questo interrogatorio, durato oltre quattro
ore, ha potuto esibire tutta la documentazione originale e rispondere in
merito sia alla vicenda oggetto della querela che sui fatti specifici del
fallimento della DIESSE. Il querelante non è a conoscenza di eventuali
azioni susseguenti a questo interrogatorio, ma si augura che eventuali
abusi commessi nel corso della procedura fallimentare siano indagati e
puniti;
- Il querelante, che si ritrova ad aver subito una azione truffaldina
dal direttore, che ha avuto come conseguenza il fallimento della DIESSE,
gestito da un curatore che è finito arrestato, ritiene necessario
che si indaghi per accertare eventuali connivenze ed accertare se l’attività
illegale dell’organizzazione criminale operante al tribunale fallimentare
fosse in qualche modo “alimentata” da altri soggetti che poi lucravano
sulle vendite sottocosto di beni e di immobili;
Laddove il Pubblico Ministero scrive: “evidenziato, però,
che si tratta di vicende risalenti nel tempo (1990)…”
- Il querelante ritiene doveroso ricordare a questo spett. Ufficio
che le conseguenze dei fatti criminosi portano ancora vantaggi alla banca,
che ha incassato la vendita della casa ad aprile 2004 per 130.000 euro,
e che si è fatta avanti con ulteriori richieste per altri 94.000
euro, e minaccia di pignorare la casa del suo fratello Giulio Di Stefano,
anch’egli truffato dal direttore e destinatario anch’egli di una lettera
falsificata;
- Il querelante non può accettare che mentre i diritti della
banca, illegittimi perché discendenti da una azione criminosa, possono
ancora trovare il supporto della Legge perché il loro direttore
è stato bravo a costruire artifizi e raggiri, le proprie istanze
vengano considerate come storie del paleolitico superiore
Laddove il Pubblico Ministero scrive: “… e che, a prescindere
da tale elemento, non presentano in concreto profili di illiceità
penale (neppure con riferimento alla supposta falsificazione di date nelle
comunicazioni bancarie)
- La falsificazione delle date non è “supposta”, bensì
è una prova oggettiva e documentale della malafede del direttore
della banca. Infatti nella busta recante il timbro postale del 22 marzo
’90 troviamo una lettera datata 23 marzo ’90, e di queste lettere ne esistono
cinque, una indirizzata alla DIESSE srl e una per ogni fidejussore della
DIESSE (Di Stefano Luigi, Di Stefano Guido, Di Stefano Giulio e Carboni
Elvira), tutte con la stessa data falsa, tutte su carta intestata e busta
intestata della banca. Poiché la data certa è quella del
timbro postale sulle buste è evidente che la data del 23 marzo apposta
sulle lettere è falsa. Questa è una prova oggettiva e documentale.
- Il querelante accusa il direttore, e conseguentemente la banca in
nome e per conto della quale lui agiva, di aver montato ad arte il raggiro
fin dalla prima lettera dell’11 gennaio, e di aver creato una situazione
coercitiva per mezzo del blocco di fatto dei conti correnti, coercizione
finalizzata ad assicurare alla banca l’ipoteca sulla casa di proprietà
del medesimo e dei suoi congiunti, prima di bloccare i conti e causare
il dissesto finanziario ed economico della DIESSE.
- Il querelante accusa il direttore di aver avuto, il giorno 22 marzo
in cui è stato erogato il mutuo e contestualmente versata l’intera
somma sui conti della DIESSE, di aver già pronte le lettere datate
falsamente il 23 marzo, e di averle approntate con la data falsa proprio
per dissimulare scientemente la malafede e il raggiro con cui compiva l’operazione,
riparandosi dietro ventiquattro ore di tempo come dietro a un ridicolo
ripensamento notturno. Una volta avuto il versamento della somma erogata
con il mutuo si è recato o ha mandato qualcuno alla posta a spedirle
immediatamente, segno che doveva avere, chissà per quali motivi,
una fretta parossistica di spedirle.
- E la prova oggettiva e documentale di quanto sopra sono appunto le
lettere raccomandate con la data falsa;
- Il querelante è convinto che il direttore criminale non si
sia battuto a macchina da solo le cinque lettere, e quindi chiede che si
indaghi per sapere quali impiegati gli hanno tenuto bordone e lo hanno
coadiuvato nell’azione criminale e truffaldina.
Laddove il Pubblico Ministero scrive: “Considerato conseguentemente
che si ritiene non vi siano elementi oggettivi che possano consentire la
identificazione degli autori del reato”
- Il querelante ribadisce che chiedendo alla banca stessa si può
facilmente risalire al nominativo del direttore e dei dipendenti in forza,
al 22 marzo del 1990, presso la Cassa di Risparmio di Roma Ag. di Pomezia,
P.zza Indipendenza 11 Pomezia (RM);
- Il querelante ribadisce che gli elementi oggettivi che consentono
di risalire agli autori del reato sono costituiti dalla documentazione
bancaria allegata, copiosa, alla querela, documentazione conforme alla
originale, autenticata dal querelante stesso in base agli art. 19 e 47
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, già esibita al Commissariato Colombo
dove ha depositato la querela e alla Procura di Perugia durante l’interrogatorio
del 13/10/2005. E che è pronto ad esibire ad ogni richiesta di questo
spett. Ufficio.
Quindi il querelante, in forza di quanto sopra descritto, si oppone
alla richiesta di archiviazione e richiede la prosecuzione delle indagini
preliminari, indicando il signor Giulio Di Stefano e la signora Elvira
Carboni, residente in Roma alla Via Padre Semeria 65, quali informate dei
fatti e chiedendo l'audizione da parte del Pubblico Ministero.
Roma li 22 Febbraio 2006
Con Osservanza
Luigi Di Stefano
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