E invece la Cassazione accoglie il mio ricorso contro la decisione
del GIP del Tribunale di Velletri, e mi fissa l'udienza al 3 ottobre 2007!
Quindi non avevo torto ad oppormi alle decisioni del PM e del GIP.
Finalmente!
A questo punto immagino (spero) che il mio avvocato possa esibire le
lettere falsificate, e se la falsificazione di atti e protocollo è
ancora un reato si dovrà prendere atto che il reato c'è stato.
E a questo punto, a 17 anni dai fatti, potrò "cominciare" un
iter giudiziario.
Sono pieno di speranza. |
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Tiè, beccati 'sta condanna, fai ammenda!
Questa la motivazione:
- Considerato che il ricorso per cassazione proposto da Luigi Di
Stefano contro il decreto con il quale il G.I.P. del tribunale di Velletri
ha disposto l'archivizione del procedimento N. 17369/05 per inammissibilità
dell'opposizione (art. 1012 c.p.p.) e infondatezza della notizia di reato,
è inammissibile ai sensi degli art. 613, 591/1 lett. A, in quanto
sottoscritto dalla stessa persona offesa, anzichè da un difensore
iscritto nell'apposito albo della corte di cassazione (GR.S.U. 16-12-1998/19-1-1999
n. 24, Messina);
Che a monte dell'art. 616 c.p.p. è tenuto al pagamento delle
spese del procedimento e, avendo (illegibile) un principio di diritto da
tempo affermato con giurisprudenza consolidata, anche della sanzione pecuniaria
di cinquecento euro.
per questi motivi
la Corte, visti gli art. 531, 606, 610, 611, 616 c.p.p., dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese
processuali nonchè della somma di cinquecento euro a favore della
cassa delle ammende.
Roma 3-10-2007
Non lo dovevo firmare io!
E' ovvio che accetterò la sentenza della "Suprema Corte"
Come lo schiavo accetta la frusta del padrone.
Solo in questo modo l'accetto, sia chiaro. |